Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21362 del 21 ottobre 2015 si attesta che per il redditometro non servono ulteriori dimostrazioni oltre i fattori-indice di capacità contributiva, ed è valutabile la situazione patrimoniale della sola famiglia naturale. In altre parole, l’accertamento basato sul redditometro viene inficiato solo laddove il contribuente riesca a fornire l’effettiva dimostrazione che gli acquisti contestati sono stati effettuati con il supporto del coniuge o dei figli conviventi, ossia dei componenti la “famiglia naturale in senso stretto”, risultando, al contrario, del tutto irrilevante il contributo economico fornito da parenti diversi o affini, da ritenersi, in quanto tali, estranei allo stretto nucleo familiare.