La Corte di Cassazione torna ad affermare la corretta interpretazione della norma di registro in tema di valutazione delle aziende (articolo 51, comma 4, del Tur) e consolidare l’impostazione secondo cui il valore dell’avviamento commerciale, costituendo una qualità dell’azienda, deve essere sommato a quello degli altri beni che la compongono e non è possibile escluderlo a priori ove l’impresa abbia chiuso con perdite negli esercizi passati e/o successivi all’atto di trasferimento (sentenza 22506/2015).