La Corte di Cassazione – sentenza n.2187 del 30 ottobre 2015 – ha affermato che è indetraibile l’Iva se le fatture sono annotate su supporto informatico ma i relativi registri non sono stampati. La stampa durante il controllo della Guardia di Finanza è insufficiente in quanto l’utilizzo del computer è concesso solo per l’esercizio in corso.