Lo scostamento dei ricavi accertati inferiore al 21% rispetto allo studio di settore, non costituisce grave incongruenza, maggiormente se l’impresa versa in una persistente crisi economica. È quanto afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22946 del 10 novembre 2015. La Corte rileva che la quantificazione del maggior reddito deve avere contezza di “plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell’accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività ”.