La riforma della riscossione – Dl n. 159/2015 – tocca anche lo sgravio delle sanzioni tributarie nei confronti del contribuente, quando il professionista intermediario, in dipendenza del proprio mandato, abbia commesso reati di omesso, ritardato o insufficiente versamento. Tre le novità: nel caso in cui l’azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza di assoluzione e la riscossione delle sanzioni rimanga a carico del contribuente, a queste non si applicherà più la maggiorazione del 50% delle stesse; i termini di prescrizione e decadenza per l’irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale o il giudizio civile successivo alle sentenze di non luogo a procedere, di non doversi procedere, oppure ai provvedimenti che stabiliscono la conclusione del giudizio per motivi di natura processuale o per estinzione del reato; la parte interessata dà notizia del provvedimento entro 60 giorni all’ufficio delle entrate competente e non più il cancelliere presso l’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza.