Il Dl n. 148/2015 ha rivisto i termini per l’ivio delle istanze CIGS. La domanda di CIGS deve essere presentata entro 7 gg dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. La sospensione o la riduzione dell’orario come concordata dalle parti, decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza. Tale disposizione è efficace per le istanze presentate a decorrere dal 1° novembre 2015, come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2015.