La legge di Stabilità 2016 regola una nuova modalità di acquisto della casa da adibire ad abitazione principale disciplinando le norme civilistiche e fiscali da applicare.
– Le banche o gli intermediari finanziari acquistano o fanno costruire la casa e la mettono a disposizione dell’utilizzatore dietro pagamento di un canone di locazione e con facolta’ di riscatto al termine del periodo prestabilito.
– L’utilizzatore con età inferiore a 35 anni, e con un reddito non superiore a 55 mila euro, puo’beneficiare della detrazione del 19% sui canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e sul prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro.
Se invece l’età dell’utilizzatore supera i 35 anni la detrazione è ridotta a metà.
Rispetto all’attuale limite di detrazione degli interessi passivi di 4000 euro, per i giovani di età inferiore a 35 anni il vantaggio è evidente; la detrazione oltre ad essere di ammontare doppio rispetto all’attuale, riguarda tutto l’ammontare dei canoni e non solo degli interessi, ed è ammessa anche sul prezzo di riscatto.
– L’utilizzatore si assume tutti i rischi dell’utilizzo del bene, e puo’ al verificarsi di determinate condizioni chiedere la sospensione del pagamento dei canoni.
Se l’utilizzatore non paga i canoni il contratto viene risolto e la banca o l’intermediario finanziario realizza con la vendita o altro mezzo, il valore del bene per ristorarsi dei canoni non riscossi, di quelli ancora da scadere attualizzati e del prezzo di riscatto. L’eventuali improbabile eccedenza spetta all’utilizzatore.
La norma prevede inoltre le condizioni alle quali l’utilizzatore puo’ richiedere la ripresa del pagamento dei canoni, la rinegoziazione delle condizioni del contratto e con riguardo al concedente le azioni che puo’ intraprendere per ottenere il rilascio dell’immobile.
Altre agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione in leasing
Vengono previste agevolazioni anche per le imposte indirette, ipotecarie e catastali per l’acquisto dell’abitazione in leasing:
– Imposta di registro nella misura fissa dell’1,5% per gli atti di trasferimento in favore delle banche, nel caso l’abitazione rispetti le condizioni per essere considerata prima casa, imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Se invece l’acquisto da parte della banca è effettuato da una impresa costruttrice e quindi soggetto a iva le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa.
Anche per l’utilizzatore vengono previste agevolazioni sempre dello stesso tipo: applicazione delle imposte in misura fissa all’atto del riscatto e imposta di registro dell’1,5% nel caso di cessione del contratto di locazione quando vi sono le condizioni per la prima casa.
Quando non si verificano le condizioni per la prima casa l’imposta di registro passa al 9%:
La norma prevede anche un limite temporale di applicazione dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.