Il CNDCEC, il 10 dicembre 2015, ha approvato le linee guida per la nomina del sindaco unico. La nomina del sindaco unico è possibile se l’atto costitutivo non prevede espressamente la nomina del collegio sindacale; diversamente è necessario modificare l’atto costitutivo. Se l’atto costitutivo non dispone nulla in merito ai controlli, l’assemblea può nominare un sindaco unico o un revisore. Nel caso in cui sia prevista la nomina dell’organo di controllo, ma non siano fornite indicazioni sulla sua composizione, sarà nominato un sindaco unico. Se i soci intendono nominare un collegio sindacale, la scelta dovrà essere contemplata in un’apposita clausola statutaria. Il termine per la nomina è stabilito in 30 gg dall’assemblea di approvazione del bilancio consolidato ovvero dall’approvazione del bilancio non abbreviato ovvero dal verificarsi della condizione di controllo della società partecipata, ex art.2359 c.c., soggetta a revisione dei conti.