La disposizione prevista nella Stabilità si limita ad ampliare al 2016 il diritto in esame (il modello di riferimento è l’articolo 28-quater del Dpr 602/1973) e a demandare a un apposito decreto delle Finanze la fissazione degli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova compensazione, che dovrà essere emanato entro 90 giorni.
I precedenti in termini sono contenuti nel Dm del 24 settembre 2014, che ha riguardato le cartelle notificate entro la fine di marzo 2014, e il Dm del 13 luglio 2015, che ha esteso la compensazione alle cartelle notificate entro la fine del 2014. Potranno estinguersi sia debiti per imposte e tasse sia passività a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. In merito ai crediti vantati dal debitore di Equitalia, sono ammesse alla compensazione le somme derivanti dalla generalità dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, quali la fornitura di beni e servizi, gli appalti, le somministrazioni e anche le prestazioni di carattere professionale.
Questo significa che i soggetti ai quali compete tale diritto possono essere sia imprenditori che professionisti, a prescindere dalla forma giuridica dei medesimi (persone fisiche o società). Il debitore del privato può essere qualunque ente qualificabile come pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Si tratta, ad esempio, di Stato, comuni, regioni ed enti del servizio sanitario nazionale.