Chi inizia l’attività nel 2016 se rispetta i limiti dei ricavi e dei compensi stabiliti in maniera diversificata a seconda del codice Ateco, entrerà nel nuovo regime forfettario applicando al reddito imponibile calcolato forfettariamente un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento. Oltre alla quota forfettaria è ammessa la deduzione dei contributi previdenziali. Per chi avvia una nuova attività e rispetta determinate ulteriori condizioni, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta dal 15% al 5% a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime forfettario.
Le condizioni per accedere al nuovo regime forfettario 2016
Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno rispettato le seguente condizioni:
– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti, indicati nella seguente tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
Ecco la tabella con tutti i limiti dei ricavi/compensi:
Descrizione | Valore soglia dei ricavi/compensi |
Redditività |
---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande |
45.000 |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
50.000 |
40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
40.000 |
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti |
30.000 |
54% |
Costruzioni e attività immobiliari |
25.000 |
86% |
Intermediari del commercio |
25.000 |
62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
50.000 |
40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
30.000 |
78% |
Altre attività economiche |
30.000 |
67% |
Per l’individuazione dei ricavi per accedere al regime forfettario:
– non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
– nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Occorre inoltre che sempre nell’anno precedente siano state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
– sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche a progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione di lavoro;
– costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Per chi inizia l’attività occorre comunicare la presunzione di sussistenza dei requisiti nella dichiarazione di inizio attività.
Non possono avvalersi del regime forfetario
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;
e) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.