Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 32 del 22 dicembre 2015, ha fornito precisazioni in merito al lavoro accessorio. Con particolare riferimento a marittimi e istruttori di sci, è stato specificato che è ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo. Stesso dicasi in relazione all’attività di maestro di sci, a condizione che sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del Dl n. 81/2015, e che l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto.