Il Dl n. 58/2015 ha modificato la sanzione amministrativa in materia di visto di conformità e asseverazione infedele dei CAF e dei professionisti, al di fuori della previsione dell’esistenza di una fattispecie di reato e dell’irrogazione di sanzioni per violazione delle norme tributarie. La nuova norma dispone che la sanzione è comminata a 1/9 del minimo (258 euro), e non più a 1/10, come in precedenza previsto con rimando alla norma sul ravvedimento operoso, se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, qualora il CAF o il professionista trasmettano la dichiarazione rettificativa del contribuente, o la comunicazione dei dati relativi alla rettifica, entro la stessa data. La novità si applicherà dal 1° gennaio 2017.