Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46500 del 24 novembre 2015, il contribuente risponde sempre del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l’inadempimento non sia imputabile direttamente alla sua persona. L’affidamento dell’incarico di predisporre e preparare la dichiarazione annuale dei redditi a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione in base all’articolo 5 del Dl n. 74/2000. Ai fini dell’accertamento della soglia di punibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari.