SENTENZA CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ IN CAPO AL SOGGETTO OBBLIGATO ANCHE CON INCARICO ALL’INTERMEDIARIO

Dicembre 14th, 2015 by Amministratore

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46500 del 24 novembre 2015, il contribuente risponde sempre del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l’inadempimento non sia imputabile direttamente alla sua persona. L’affidamento dell’incarico di predisporre e preparare la dichiarazione annuale dei redditi a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione in base all’articolo 5 del Dl n. 74/2000. Ai fini dell’accertamento della soglia di punibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari.