Il 30 novembre 2015 è stato pubblicato dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti un approfondimento relativo al trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione è soggetto a imposta di registro fissa nella misura di 200 euro se stipulato da un contribuente soggetto IVA e in caso d’uso; nella misura del 3% del valore del contratto se stipulato da un soggetto non Iva. Ai sensi dell’art.90, co.8, Legge n.289/2002, le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, che promuovano l’immagine o il prodotto dell’impresa, sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200mila euro. Ai sensi dell’art.108, TUIR, esse sono dunque integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro. La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. E’ integralmente detraibile l’Iva sulle spese di sponsorizzazione aventi i requisiti suddetti.