ENTI NO PROFIT – EROGAZIONI LIBERALI E BENEFICI FISCALI

Gennaio 12th, 2016 by Amministratore

Le festività natalizie e di fine anno rappresentano una ottima occasione per sensibilizzare il pubblico ad effettuare donazioni nei confronti di enti no profit meritevoli di un contributo al finanziamento delle attività istituzionali. Per erogazione liberale si intende la donazione di una somma di denaro (erogazione in denaro) o di beni (erogazione in natura), per cui si tratta di una cessione a titolo gratuito a cui non corrisponde alcuna controprestazione o vantaggio economico.

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali agli enti non profit

Le erogazioni liberali agli enti non profit beneficiano comunque di agevolazioni fiscali che, a seconda della natura dei soggetti interessati (eroganti e beneficiari), entro determinati limiti e nel rispetto di adempimenti formali, possono assumere la natura di detrazione di imposta o di onere deducibile dal reddito imponibile (dichiarato ai fini IRPEF o IRES).

In generale, la detrazione di imposta riduce l’imposta lorda dovuta dal contribuente di una percentuale applicata all’importo dell’erogazione, mentre l’onere deducibile riduce il reddito imponibile dell’ammontare pari a quello dell’erogazione.

Di conseguenza, in caso di onere deducibile dal reddito imponibile, il beneficio fiscale in capo al donante sarà pari all’aliquota marginale IRPEF raggiunta o all’aliquota IRES in vigore, mentre in caso di detrazione d’imposta il risparmio fiscale conseguibile sarà una detrazione dall’imposta lorda dovuta (entro i limiti dell’ammontare di quest’ultima), indipendentemente dalle aliquote che hanno determinato tale imposta.

Consideriamo l’ipotesi più frequente delle erogazioni in denaro o in natura effettuate da privati (persone fisiche non imprenditori) o da imprese (imprese individuali e società).

Con riferimento alle persone fisiche, non imprenditori, sull’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nei confronti di enti non profit per ciascun periodo di imposta, viene riconosciuta una detrazione di imposta (IRPEF) pari al 19% o al 26%, calcolata secondo le regole di cui agli artt. 15, co. 1, lett. h), h-bis), i), i-bis), i-ter), i-quater), i-octies) e 15, co. 1.1 del d.p.r. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Condizione essenziale al fine di usufruire della detrazione è che il versamento sia effettuato con modalità tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito) e che quindi sia possibile identificare in maniera inequivocabile il soggetto erogante, il soggetto beneficiario e la causale del versamento.

In alternativa alla detrazione di imposta e a seconda della natura del soggetto beneficiario, i privati possono dedurre (in modo totale o parziale), dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate, ai sensi dell’art. 14, co. 1, l. n. 80 del 2005 o ai sensi dell’art. 10, lett. g), i), l-quater) d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.).

Le regole previste dalla l. 80/2005 e dal T.U.I.R. non sono tra loro cumulabili, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 19.08.2005; in sostanza, il contribuente deve scegliere, e ciò lo vincola per l’intero anno di riferimento, di quale delle due norme agevolative avvalersi.

Analogamente alle detrazioni di imposta, per usufruire del beneficio della deduzione dal reddito occorre che siano rispettate le modalità previste in ordine alla effettuazione e alla certificazione del versamento.

Le erogazioni effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (non imprenditori), non costituiscono mai un onere detraibile bensì un onere deducibile.

La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte.

Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all’art. 14, co. 1, l. n. 80 del 2005 o all’art. 100, co. 2, lett. a), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.), anche queste non cumulabili tra loro.

Con riferimento alle imprese, ai sensi dell’art. 13, co. 2 e co. 3, d.lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):

– le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;

– le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1.032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l’attività dell’impresa.

Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell’art. 100, co. 2, lett. i), d.p.r. 917/1986 (TUIR):

– è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):

– la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

– la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa.

Benefici per privati (persone fisiche, non imprenditori) donanti

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti impegnati in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore scientifico, culturale o artistico art. 15, comma 1, lett. h e h-bis), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo art. 15, comma 1, lett. i), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali in denaro fino a € 30.000,00 a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE art. 15, comma 1.1, TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 26%
Contributi associativi fino a € 1.291,14 versati dai soci – per se stessi e non per i familiari – delle società di mutuo soccorso art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Somme in denaro versate spontaneamente a favore delle associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a € 1.500,00 art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali in denaro a favore delle APS fino a € 2.065,83 art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR Detrazione dall’imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica art. 14, comma 1 L. n. 80 del 2005 In alternativa alla precedente detrazione, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui.
Contributi, donazioni, beneficenza versati alle Organizzazioni Non Governative (ONG) art. 10, lett. g), TUIR Deduzione dal reddito complessivo fino al 2% del reddito dichiarato
Erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose art. 10, lett. i), TUIR Deduzione dal reddito complessivo fino ad € 1.032,91
Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali art. 10, lett. l-quater), TUIR Deduzione dal reddito complessivo senza limiti

 

Benefici per imprese donanti

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico art. 100, comma 2, lettera f), TUIR Deduzione dal reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo art. 100, comma 2, lettera m), TUIR Deduzione dal reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica art. 100, comma 2, lettera n), TUIR Deduzione dal reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità art. 100, comma 2, lettera o), TUIR Deduzione dal reddito d’impresa
Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica art. 14, comma 1, L. n. 80 del 2005 In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 euro annui
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell’ambito dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto art. 100, comma 2, lettera a), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica art. 100, comma 2, lettera b), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente art. 100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo art. 100, comma 2, lettera g), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa
Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG) art. 100, comma 2, lettera a), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato
Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE art. 100, comma 2, lettera h), TUIR Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 30.000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato
Erogazioni liberali in denaro a favore delle APS art. 100, comma 2, lettera l), TUIR Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 1.549,37 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato
Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS art. 100, comma 2, lettera i), TUIR Deduzione dal reddito d’impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente
Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del 1997 Queste cessioni non costituiscono ricavi
Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l’attività dell’impresa art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del 1997 Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1.032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30.000,00 o al 2% del reddito dichiarato