L’INPGI, con Circolare 22 dicembre 2015, n. 9, ricorda che – con atto del Consiglio di Amministrazione n. 58/2011, tenuto conto ai sensi del D.lgs. 509/94 delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI – ha fissato l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:
– 21,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2012;
– 22,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
– 23,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2016.