L’imposizione ai fini del registro delle scritture private non autenticate
Nel redigere una scrittura privata non autenticata, posta in essere per regolare dei rapporti economici, è necessario valutare gli effetti ai fini dell’imposta di registro delle clausole inserite nel documento.
Infatti, anche se i rapporti economici posti in essere da o tra soggetti che esercitano attività d’impresa rientrano, generalmente, nel campo d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto molte disposizioni, accessorie a quelle principali, sono soggette all’imposta d’atto. Il riferimento è alle clausole che regolamentano, ad esempio, lepenalità contrattuali, la compensazione e l’accollo dei crediti, la remissione dei debiti, la cessione dei crediti, le garanzie offerte ai terzi, la variazione in diminuzione della base imponibile IVA se trattata fuori campo, i contributi incondizionati, ecc.
Di seguito sono riportati una serie di esemplificazioni di contratti, utilizzati molto spesso nella vita dell’impresa, che mettono in evidenza gli effetti, ai fini dell’imposta di registro, di alcune disposizioni.
Ogni esemplificazione è strutturata in due parti:
– nella prima è riportato, in fac-simile, la struttura del rapporto contrattuale esemplificato, mettendo in evidenza, soprattutto, le clausole rilevanti ai fini dell’imposta d’atto;
– nella seconda viene esplicitata la modalità di imposizione del contratto.
Contratto di assistenza tecnica – esempio n. 1
Le società Alfa e Beta con la presente scrittura privata convengono quanto segue:
Premesso che
– Alfa è una società specializzata nell’assistenza informatica;
– Beta svolge la propria attività con il supporto di una complessa struttura informatica, ed a tal fine ha la necessità di usufruire di un servizio di assistenza continua.
Art. 1) le premesse fanno parte integrante del presente contratto;
art. 2) Alfa si impegna a fornire a Beta il servizio di assistenza informatica, secondo i dettagli tecnici ed i prezzi specificati nell’allegato “A” del presente contratto;
art. 3) L’intervento in assistenza dovrà essere eseguito da Alfa entro 1 giorno dalla richiesta di Beta;
art. 4) La durata del contratto è stabilita a tempo indeterminato, salvo la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dallo stesso dando all’altra un preavviso, mediante lettera raccomandata, di almeno 30 (trenta) giorni;
art. 5) Il prezzo pattuito per la prestazione annuale sarà scontato del 10%, salvo gli ulteriori danni debitamente documentati dal committente, nel caso in cui Alfa evaderà le richieste di assistenza tecnica di Beta oltre il termine previsto nell’art. 3.
Roma 02/01/2015 Alfa Beta
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Il contratto esemplificato prevede nell’articolo 5 il pagamento di una penale, che Alfa dovrà corrispondere a Beta nel caso in cui non dovesse eseguire la prestazione nei termini previsti dall’art. 3.
La disposizione in commento produce i suoi effetti solo a seguito di inadempimento dell’obbligazione principale.
Sul punto l’Agenzia Delle Entrate, con Risoluzione n° 91 del 16/07/2004, ha precisato che alla clausola in esame si applica, ai fini dell’imposta di registro, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all’articolo 27 del relativo Testo Unico, secondo la quale “Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa”. Inizialmente, nel periodo di operatività della condizione sospensiva, la tassazione avviene in misura fissa (€ 200,00). Successivamente, all’eventuale avveramento della condizione, deve essere versata la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta in base alle norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella già pagata. Nel caso di avveramento della condizione l’imposta sarà determinata applicando alla penale l’aliquota del 3%, rientrando la disposizione in commento nel disposto dell’art. 9 parte prima tariffa allegata al TUR.
Atto di transazione – esempio n. 2
Con la presente scrittura privata la Tizio S.r.l. e la Caio Snc convengono quanto segue:
Premesso che:
– Caio Snc ha venduto a Tizio S.r.l. del materiale edile per l’importo di € 400.000,00;
– Caio Snc ha lamentato, dopo l’utilizzo, la scarsa qualità dei materiali;
– Tizio S.r.l. ha corrisposto, ad oggi, a Caio Snc per il materiale compravenduto € 280.000,00;
– Caio Snc vanta ancora un credito di € 120.000,00 nei confronti di Tizio srl;
– è intenzione delle parti addivenire ad un accordo;
art. 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo;
art.2) Caio Snc al solo fine di evitare qualsiasi contestazione, e senza riconoscere la propria responsabilità, rinuncia al credito di € 120.000,00 vantato nei confronti di Tizio S.r.l. per la cessione del materiale;
art. 3) Tizio s.r.l. accetta la rinuncia al credito proposta da Caio dichiarando di non avere altro da pretendere.
Isernia 20/03/2015 Tizio S.r.l. Caio Snc
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L’accordo di transazione sopra esemplificato prevede due disposizioni patrimoniali: 1) il riconoscimento della somma di € 120.000 in favore di Tizio S.r.l., conseguente ai difetti riscontrati dallo stesso Tizio S.r.l. per i materiali acquistati da Caio Snc; 2) la compensazione della somma riconosciuta da Tizio S.r.l. a Caio Snc con il credito residuo che Caio vanta nei confronti di Tizio S.r.l. per la vendita dei materiali.
Entrambe le disposizioni sono soggette all’imposta di registro, poiché estranee all’IVA. La penale contrattuale è un’operazione esclusa dall’imposta del valore aggiunto, ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72, mentre la compensazione dei reciproci crediti patrimoniali è un’operazione non rientrante nel campo d’applicazione dell’IVA.
La penale riconosciuta a Tizio per la difettosità dei materiali venduti è imponibile, ai fini dell’imposta di registro, con l’aliquota proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 parte prima tariffa allegata al TUR. Invece, la compensazione del credito è imponibile con l’aliquota proporzionale dello 0,5%, come previsto dall’art. 6 parte prima tariffa allegata al TUR.
Le due disposizioni secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 1 TUR sono autonomamente imponibili, in quanto non necessariamente collegate tra loro.