L’Inps, con messaggio n. 105 del 13 Gennaio 2015, rende noto che l’art. 1, comma 264, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto che “I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Pertanto, le sedi Inps potranno procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015,in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”. Per tali soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere generale di tale comparto.
La disciplina speciale introdotta dall’articolo in esame è, infatti, limitata ai destinatari sopra citati ed è riferita alla sola finestra di accesso del 1° settembre 2015.
Si precisa che, per il personale di cui all’oggetto, la decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della L. 208/2015.