Nel processo tributario se nella procura ad litem non sono verificabili i poteri di legale rappresentante del soggetto che firma semplicemente come “amministratore della società”, il ricorso non è ammissibile. Una srl chimica ha perso cosi in appello, dopo il parere negativo in primo grado, la possibilità di essere rimborsata dall’agenzia delle Dogane per le accise su oli lubrificanti pagate nel 2010 e 2011. La CTR Lombardia nella sentenza n. 5276/7/2015 ha infatti confermato l’inammissibilità del ricorso per ben tre motivi : il sottoscrittore della procura non era indicato come rappresentante legale né come titolare di una rappresentanza; l’autenticazione fornita del difensore riguardava l’identità del conferente e non i suoi poteri all’interno della società; inoltre, anche a seguito dell’eccezione, la società non aveva fornito alcun documento dal quale si potesse evincere l’identità del sottoscrittore e i suoi poteri rappresentativi della persona giuridica.