La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 891 della Terza sezione penale depositata ieri 13 gennaio, ha affermato che le nuove soglie di punibilità per i reati tributari (150.000 euro di imposta evasa, anziché 50.000 euro), previste dal D.Lgs. n. 158/2015 di riforma delle sanzioni tributarie, si applicano per il principio del “favor rei” in modo retroattivo e quindi anche ai giudizi in corso. Ciò può portare all’annullamento delle condanne già pronunciate, anche se concordate a seguito di un patteggiamento con la pubblica accusa.