RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Gennaio 11th, 2017 by Amministratore

La legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016), ha apportato alcune modifiche all’art.2, co.2, Dl n.282/2002, in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni. Sono così riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonchè di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1 gennaio 2017. Le modalità di rideterminazione di tali valori sono definite dagli artt.5 e 7, legge n.448/2001. Per quanto riguarda titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società alla data della rivalutazione; valore determinato a seguito di perizia giurata, stilata da dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi. Le condizioni previste per applicare la rivalutazione sono: effettuare perizia e giuramento entro il 30 giugno 2017; versare sull’intero valore delle partecipazioni rivalutate un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi dell’8%. Il  versamento può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017) ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Per i terreni edificabili e con destinazione agricola, è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore del bene alla data della rivalutazione, determinato a seguito di perizia giurata di stima, stilata da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, iscritti agli appositi albi.