L’ordinanza della Cassazione n. 25148 del 7 dicembre 2016 enuncia il seguente principio: non è applicabile alla liquidazione dell’imposta di successione il termine decadenziale previsto per l’attività di liquidazione delle dichiarazioni periodiche presentate ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. Una volta notificato nei termini di decadenza l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, la successiva cartella di pagamento può essere notificata nel termine di prescrizione decennale, di cui all’articolo 41, Dlgs 346/1990.