Il DM Sviluppo economico del 22 dicembre 2016 aggiorna il DM Sviluppo economico del 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative. Per quanto relativo ai soggetti ammissibili, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali costituite anche in forma cooperativa di diritto italiano o una Societas Europaea, residenti in Italia ex art. 73, D.P.R. 917/86, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’Allegato al decreto. Ai fini del riconoscimento, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della Tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della Tabella B di cui all’Allegato al decreto. Sono poi disciplinati l’autocertificazione e il controllo, le cui norme non differiscono sostanzialmente da quelle contenute nel decreto iniziale.