La sentenza della Corte di cassazione n. 2472 del 10 febbraio 2017 attesta che c’è impresa familiare solo in presenza di atto pubblico o scrittura autenticata. Il documento deve contenere l’indicazione nominativa dei partecipanti all’attività, avere data anteriore all’inizio del periodo d’imposta, essere sottoscritto dal titolare e dai congiunti. In assenza non è ravvisabile un’impresa familiare, con la conseguenza che i proventi imputati ai parenti collaboratori, non potendosi ritenere questi contitolari dell’impresa familiare, non sono assimilabili a reddito d’impresa, ma a redditi di puro lavoro.