Il Dl n.394/2016 ha istituito un incentivo per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studi o formazione, e che risultino disoccupati. L’incentivo interessa le nuove assunzioni, effettuate dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (anche somministrazione), la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi. L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno che part-time. L’importo agevolato è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto. Nel caso l’assunzione fosse a tempo determinato allora l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018; non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Per accedervi, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare istanza di ammissione all’INPS in via telematica. Le domande verranno prese in considerazione dall’INPS seguendo l’ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento dei 200 milioni di euro stanziati.