Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine allo “spesometro”. L’Agenzia precisa che: i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro; i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche. I soggetti esclusi (in tutto o in parte) sono: i contribuenti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane; i contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014); i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”). In caso di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, L’avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai: dati delle sue fatture; dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria; dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.