La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3082 del 23 gennaio 2017, ha sancito che il reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, pur essendo un delitto omissivo proprio che può essere commesso solo da chi è obbligato alla presentazione, non si sottrae alle regole generali che disciplinano il concorso di persone nel reato. Pertanto, quando colui che vi è obbligato non provvede all’adempimento perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con il concorrente, anche quest’ultimo risponde del medesimo reato. Il caso prende spunto La vicenda dalla contestazione fatta all’amministratore di una società, di aver posto in essere azioni al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attraverso la sottovalutazione degli elementi attivi e la sopravalutazione di quelli passivi nella dichiarazione, per importi superiori a quelli determinati per la tolleranza.