La Risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017 Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti normativi della cessione del credito Iva a scopo di garanzia e la relativa rinuncia da parte del cessionario a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento. La rinuncia non si configura come una seconda cessione del credito, ma come comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito. Si perde, così solo l’efficacia dell’ originaria cessione, senza incorrere nel divieto previsto dall’art. 43-bis, comma 1, del DPR 602/73, secondo il quale “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.