Nella circolare 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo economico sono intervenuti congiuntamente in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 232/2016, in merito al prolungamento del super ammortamento del 40% e all’introduzione dell’iper ammortamento del 150% per i beni materiali “Industria 4.0” e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Riguardo i beneficiari della proroga del super ammortamento, la circolare ribadisce quanto già chiarito in riferimento alla norma originaria: si tratta degli esercenti arti e professioni e di tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La proroga non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% ovvero, per gli agenti e i rappresentanti di commercio, 80%) su un importo massimo e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (con deducibilità limitata al 70%). I beneficiari della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa. Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali (elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) che la Stabilità 2016 aveva escluso dal super ammortamento, sono i titolari di reddito d’impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.