L’INPS (messaggio n.828 del 24 febbraio 2017) ha fornito chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità. La legge di bilancio 2017 dispone che il congedo di paternità obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nel 2017. Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore. I lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’INPS devono presentare domanda direttamente all’Istituto. I lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è anticipato dal datore di lavoro devono comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. I datori di lavoro, poi, comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.