Dal 28 marzo 2017 diventa operativa l’immediata esecutività delle sentenze pro-contribuente, come disposto dal nuovo art. 69, Dl n.546/1992 modificato dall’art. 9, Dl n.156/2015. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 22 del 6 febbraio 2017, vengono fissate le modalità di attuazione dell’art. 69, in merito alla prestazione della garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. Si stabilisce che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art.2, co.2, Dl n.156/2015, che rientrano nella competenza del giudice tributario, sono immediatamente esecutive, anche se non definitive. Il giudice può però subordinare alla prestazione di idonea garanzia il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, tenendo conto delle condizioni di solvibilità dell’istante. Il Dl n.22, che entrerà in vigore dal prossimo 28 marzo 2017, fissa le modalità operative di concessione della suddetta garanzia, disciplinandone la durata e i tempi di restituzione delle somme prestate a garanzia.