Per super e iper ammortamento valgono i criteri temporali dell’articolo 109 del Tuir anche per chi applica il
principio di derivazione rafforzata introdotto dalla legge di conversione del Milleproroghe. Se il bene iperammortizzabile è stato consegnato entro il 31 dicembre 2016, spetta solo la maggiorazione del 40% pur se l’entrata in funzione e l’interconnessione si realizza nel 2017 (circolare 4/E/2017).