Sono considerati “frontalieri” svizzeri i residenti in comuni italiani il cui territorio sia compreso in una fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, nei quali si recano per svolgere la loro attività di dipendenti, non essendo richiesta la condizione che il lavoro sia prestato in un cantone “frontista” rispetto al comune di residenza. Tanto è chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 marzo 2017.