Il Garante Privacy propone due modelli utili all’adempimento delle comunicazioni obbligatorie al Garante da parte dei call center che delocalizzano l’attività fuori dall’UE, previste dalla legge di Bilancio 2017. L’art.1, co.243 della legge 232/2016 ha riformulato l’art.24-bis, Dl n.83/2012 relativo alla protezione dei dati personali nei call center che delocalizzano l’attività fuori dall’UE, prevedendo per tali operatori nuovi obblighi di comunicazione agli enti e di informazione ai cittadini. Secondo l’attuale formulazione dell’art.24-bis, qualora un operatore economico decida di delocalizzare l’attività fuori dal territorio dell’Unione è tenuto a comunicarlo, almeno 30 gg prima del trasferimento: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all’Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell’adozione dei decreti di cui all’art.5, Dl n.149/2015, indicando i lavoratori coinvolti. Coloro che invece abbiano provveduto alla delocalizzazione in un periodo antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo art.24-bis, devono darne comunicazione ai soggetti precedentemente elencati entro 60 gg dalla data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione agli enti di cui innanzi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.