L’INPS con messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017 fornisce chiarimenti in merito la rottamazione dei ruoli e l’emissione del Durc. La presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Solo con il pagamento delle somme dovute o con il versamento della prima rata, si può consentire l’attestazione della regolarità. La norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite o adempie in misura inferiore al dovuto o in ritardo, perde i benefici previsti. Relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti di Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino ad eventuale revoca della dilazione concessa.