Dal 15 maggio 2017 gli interessi di mora scenderanno dal 4,13% annuo al 3,50% annuo. La nuova misura è stata
fissata da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, in attesa
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il nuovo tasso annuale è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate è previsto dall’articolo 30 del
decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di
60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica
della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi.