È illegittimo il recupero del costo di pubblicità inferiore a 200mila euro poiché la deducibilità di questi oneri è
prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta. Tanto chiarisce l’ordinanza 8981/2017 della
Corte di Cassazione. L’agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società disconoscendo, tra l’altro, anche la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute. Si trattava di somme corrisposte a
un’associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio in occasione degli eventi organizzati.
Dietro ricorso contro il provvedimento impositivo, la commissione provinciale e i giudici di appello confermavano la legittimità dell’operato dell’ufficio. In particolare, la Ctr aveva osservato che mancava la prova da parte della società in merito alla certezza e all’inerenza dei costi contestati. L’impresa ha presentato così ricorso in Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, un’errata interpretazione della norma in tema di sponsorizzazione.