AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE SENZA LA RESIDENZA

18 Aprile 2017 di Amministratore

Il beneficio prima casa, consistente nell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ossia del 4% e di un’imposta di registro ridotta al 2%, è previsto solo qualora, l’acquirente rispetti (congiuntamente) determinate condizioni. Tra queste condizioni la principale è la residenza o il lavoro nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato. Tuttavia, qualora al momento del rogito notarile, l’acquirente non abbia ancora la residenza nel predetto comune, questi può comunque godere dell’agevolazione, a condizione che dichiari l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto e poi effettivamente la trasferisce. Questo punto è stato oggetto di un question time (n. 5-11109) presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, cui ha dato risposta il Ministro dell’Economia e dove, dopo aver ribadito che, qualora l’acquirente non abbia la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’agevolazione, se si vuole avere il beneficio, il rogito deve indicare l’intenzione a trasferirla entro i 18 mesi successivi, è stato affermato che se l’atto contiene la predetta espressione e poi il contribuente non voglia o non possa più effettuare il trasferimento della residenza, egli può, sempre entro 18 mesi dal rogito, beneficiare ugualmente dell’agevolazione se, con atto integrativo del rogito stesso, attesti che, alla data in cui è stato redatto, effettivamente svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicata l’immobile agevolato.