L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di cassa, introdotto dalla Legge di stabilità 2017 (circolare n. 11/E del 13 aprile 2017). Dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul reddito. Al fine di regolare il passaggio dal regime di competenza a quello improntato alla cassa e viceversa anche ai fini IRAP, il comma 21 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 opera un rinvio generale ai precedenti commi 18 e 19 del medesimo articolo 1, disponendo l’applicazione delle relative disposizioni “in quanto compatibili”. Per il primo anno di adozione del nuovo regime, la base imponibile dell’IRAP deve essere ridotta dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Per evitare la doppia imposizione o il salto d’imposta, il comma 19 disciplina il trattamento dei componenti reddituali nella fase di transizione tra i due regimi, ordinario e semplificato: i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP, degli esercizi successivi. Da ultimo, è da evidenziare che le nuove disposizione non incidono sulla determinazione della base imponibile IRAP degli enti non commerciali.