Per effetto delle novità introdotte dal Dl n. 139/2015 non possono essere più iscritti nell’attivo patrimoniale i costi di pubblicità e ricerca. Il principio contabile OIC 24 chiarisce che i costi in oggetto: possono essere riclassificati ed accolti nella voce B11 “Costi di impianto e di ampliamento”, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento; devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale se non soddisfano i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento. In tal caso, gli effetti dovranno essere rilevati retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC 29.