CONSERVAZIONE ELETTRONICA: APERTURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE EVITA LA STAMPA INUTILE

11 Aprile 2017 di Amministratore

Per conservare elettronicamente i documenti informatici rilevanti ai fini tributari ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 non occorre stampare i documenti (fatture e bolle doganali) ricevuti in formato digitale, anche qualora si tratti dei documenti per i quali la normativa vigente prevede a carico del cessionario/committente specifici obblighi ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto mediante integrazione del documento. Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n. 46/E di ieri. Per evitare le stampe inutili si deve procedere in questo modo: prima bisogna numerare e protocollare i documenti in arrivo, poi si dovranno integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente, mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, infine si registreranno le fatture di acquisto nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo e all’annotazione nel registro IVA acquisti degli elementi previsti dall’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 ed il numero del “protocollo di arrivo”.