E’ onere dell’ente previdenziale provare la congiunta sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza in relazione alla natura dell’attività personale esercitata nell’ambito dell’impresa. L’ulteriore obbligo contributivo deve essere accertato facendo riferimento alle attività lavorative compiute dal soggetto considerato nell’ambito della stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale dell’impresa e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi della stessa. Tanto è scritto nella sentenza n. 8458/2017 della Corte di Cassazione. Il caso vede un socio amministratore a cui era stata notificata una cartella Inps per omessi contributi. Il soggetto, sebbene socio e procuratore speciale di una srl, non avendo mai prestato attività lavorativa nell’impresa (ma solo attività di coordinamento e amministrazione), riteneva non essere tenuto all’obbligatoria iscrizione alla cassa speciale commercianti dell’INPS; come poi peraltro confermato dalle sentenze di merito, le quali attestavano l’assenza della prova che l’attività di lavoro commerciale fosse svolta con i caratteri di abitualità e prevalenza. L’INPS proponeva ricorso in Cassazione la quale, nella sua motivazione, ricorda che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n.662/1996, art.1, co.208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (Dl n.78/2010, art.12, co.11) è quella per cui se un soggetto svolge attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), assoggettata “ex se” alla contribuzione nella gestione separata sui compensi percepiti a tale titolo e nello stesso tempo attività di socio lavoratore della società stessa, è soggetto alla duplice iscrizione quando si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria. Ai fini dell’ulteriore obbligo contributivo, dicono i giudici di legittimità, è necessario verificare la concreta sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.