Se il contribuente dichiara che la spesa effettuata per l’acquisto di un immobile è frutto di una liberalità da parte dei propri genitori, la presunzione per la determinazione sintetica del reddito può essere superata solo con la produzione di documentazione idonea a dimostrare anche l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito. Le prove sono servite al giudice di merito chiamato in causa per giudicare un ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui è stato determinato in via sintetica il maggior reddito imponibile del ricorrente inerente l’acquisto di un’autovettura e di un immobile. È pratica comune che i genitori spesso concorrono di fatto alle spese di gestione della vita familiare dei figli, ma all’ufficio fiscale bisogna esibire idonea prova documentale. Questo recita, in sintesi, la sentenza della Corte di cassazione n. 7256 del 22 marzo 2017.