La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 ha fornito alcuni chiarimenti per i gestori di fondi pensione in relazione alla nuova Rendita integrativa anticipata “RITA” prevista dalla legge n. 232/2016. In dettaglio, i lavoratori che hanno versato la loro contribuzione alla previdenza complementare possono fruire del capitale accumulato per anticipare l’assegno pensionistico. Nella circolare si afferma che: “sarà di competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla erogazione della rendita, ed essa potrà avere anche diverse alternative riguardo la tempistica piu adatta alle esigenze del cliente; inoltre, nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare”.