L’Amministrazione finanziaria, in base all’art. 1 della legge 190/2014, per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributarie favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, mette a disposizione informazioni riguardanti possibili anomalie relative a: redditi di fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati soggetti a tassazione ordinaria o, per opzione, al regime della “cedolare secca”; redditi di lavoro dipendente e assimilati; assegni periodici; redditi di partecipazione; redditi diversi; redditi di lavoro autonomo, abituale e non, e professionale; redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza; redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Le informazioni sono rese disponibili al contribuente per una valutazione della correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, in modo da permettergli di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti che possano giustificare le presunte anomalie. Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi Pec o per posta ordinaria, in caso di Pec non attivo o non registrato nell’INI-PEC. I medesimi dati ed elementi sono altresì resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici. Avuta conoscenza di tali elementi e informazioni, i contribuenti possono regolarizzare eventuali errori od omissioni tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui si sia avuta formale conoscenza.