La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite – sentenza 13913/2017 – respingendo un ricorso di Equitalia, ha affermanto che l’opposizione al pignoramento per la mancata notifica della cartella di pagamento si fa davanti al giudice tributario. Si legge: “in materia di esecuzione forzata tributaria l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli atti presupposti dal pignoramento) è ammissibile va proposta davanti al giudice tributario”.