I corrispettivi non fatturati non sono soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti. Se il soggetto destinatario della prestazione deve trattenere e versare l’IVA addebitata in via di rivalsa, l’adempimento richiede che il tributo sia distintamente indicato nel documento emesso. In mancanza di tale distinta indicazione, come si verifica per i corrispettivi incassati dai contribuenti che esercitano una delle attività di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA sarà incassata e versata dal cedente/prestatore. In questo caso l’esclusione non è di tipo soggettivo essendo collegata alla tipologia di documento emesso.