La Corte di cassazione, con l’ordinanza 19957 del 10 agosto 2017, ha chiarito che, riguardo l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, come previsto dall’articolo 4, comma 2, Dpr 441/97, “le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dagli articoli 1 e 2 del citato D.P.R.”.