La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22901 del 29 settembre 2017, ha specificato che l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi relativi alle operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi black list non può essere sanata da una dichiarazione integrativa presentata dopo la contestazione della violazione o dopo l’avvio di operazioni di verifica nei confronti del contribuente.