Con la risoluzione 121/E del 9 ottobre 2017, l’Agenzia delle entrate risponde alle richieste di chiarimenti riguardo la corretta determinazione del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” nel caso in cui si modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare. Le precisazioni riguardano il comma 1, in base al quale, alle “imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Se il periodo si interrompe prima del 31 dicembre, il beneficio non è perso e nell’ipotesi in cui l’impresa non l’abbia applicato è recuperabile con una dichiarazione integrativa.